Pesca subacquea con il SeaScooter

Tanti, tantissimi appassionati praticano la pesca subacquea facendosi aiutare da un acquascooter. Tanti atri, invece, hanno accarezzato l’idea, ma non hanno ancora trasformato questo desiderio in realtà per la difficoltà nell’inquadrare il seascooter perfetto da acquistare, per dubbi sull’effettiva legalità della pesca in apnea con l’acquascooter o, più in generale, per non avere mai avuto la possibilità di imparare a pescare avvalendosi di questo pratico propulsore marino. Ebbene, in questo articolo affronteremo tutti questi temi: ti spiegheremo velocemente quali sono gli acquascooter più adatti al tipo di attività che hai in mente, faremo luce sulle normative che regolano l’uso di seascooter per la pesca subacquea e ti daremo alcuni pratico consigli sull’utilizzo di questi dispositivi. Si tratterà, quindi, di un articolo piuttosto lungo, ma di sicuro interesse per chi vuole iniziare a pescare con una marcia in più!

Scegliere l’acquascooter per la pesca in apnea

Abbiamo già dedicato un articolo, poche settimane fa, per rispondere ai dubbi di chi vuole acquistare un acquascooter, nel quale ci siamo concentrati soprattutto sulla linea di seascooter Yamaha 2019. In questa sede, quindi, faremo un riassunto estremamente veloce dei fattori che devi prendere in considerazione prima dell’acquisto del tuo maialino subacqueo. Prima di tutto, devi decidere – pensando a quali saranno gli spot che visiterai per la tua pesca subacquea – qual è la profondità massima alla quale ti vorrai spingere. Esistono infatti degli acquascooter più economici, che non possono superare i 5 metri di profondità, e dei seascooter più performanti che, invece, possono raggiungere i 40 metri di profondità. Devi poi tenere in considerazione la velocità con la quale vorrai spostarti, pensando soprattutto alla distanza che dovrai percorrere. I modelli più basilari di acquascooter, infatti, si muovono a 4 chilometri orari, laddove invece gli acquascooter elettrici più veloci possono raggiungere i 10 chilometri orari, a fronte di una spesa iniziale maggiore.

Altri fattori da prendere in considerazione sono poi il peso, l’ingombro, l’autonomia della batteria (nel caso degli acquascooter elettrici) e del serbatoio (per i seascooter a scoppio). Tutte queste caratteristiche concorrono infine a formare il prezzo, il quale può variare in modo molto significativo.

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Perché usare l’acquascooter per la pesca subacquea

Pratichi pesca subacquea? Ti è mai successo di immergerti dalla costa e di nuotare fino a quella piccola secca al largo, per accorgerti che lì, proprio lì dove contavi di trovare tantissimi pesci, quel giorno vi è il deserto più totale? In queste situazioni, nella maggior parte dei casi, non resta che tornarsene tristemente a riva, nella consapevolezza che, dopo aver nuotato fino a lì, non si hanno le energie necessarie per cercare un altro spot in sicurezza. Certo, questo non accade ai gommonauti e a tutte quelle persone che, munite di natante, possono spostarsi agevolmente da un posto all’altro senza disperdere energie.

Chi non ha disposizione una piccola imbarcazione per cercare di volta in volta la zona più pescosa può però approfittare dell’acquascooter, il quale offre il primo e prezioso vantaggio di poter raggiungere la zona di pesca con un dispendio minimo di energie. Va peraltro detto che, a differenza del classico gommone, l’acquascooter permette di scoprire delle aree pescose insperate, che i gommonauti semplicemente non possono vedere. L’utilità dei maialini subacquei, in questo caso, è tale da spingere anche tanti diportisti a portare con sé questo speciale propulsore, per non dover buttare diverse volte l’ancora e per non dover alare per forza il tender: basterà accendere il seascooter per perlustrare la zona circostante l’imbarcazione in agilità.

Come sanno molto bene tutti i pescatori che utilizzano l’acquascooter, inoltre, questo dispositivo non si limita a poter essere utilizzato per spostarsi più in fretta. No, può essere usato anche per trasportare senza sforzo l’attrezzatura da pesca, a partire dai fucili, i quali possono essere ancorati allo scooter, lasciando così completa libertà al sub.

Se bazzichi da un po’ di tempo nel mondo della pesca subacquea, però, molto probabilmente, ti sarai già imbattuto in qualche discussione intorno alla legalità dell’utilizzo dei maialini subacquei. Non sono poche, infatti, le persone che dichiarano di aver avuto dei piccoli problemi con l’autorità proprio per l’utilizzo dell’acquascooter elettrico durante l’attività di pesca. Ma cosa dice la legge?

Le regole generali della pesca subacquea

Prima di dedicarci alle normative che regolano l’utilizzo dell’acquascooter durante la pesca subacquea, è certamente il caso di rispolverare quelle che sono le regole generali della pesca subacquea sportiva. Anziché spiegare quando la pesca su è consentita, è molto più facile elencare le situazioni in cui questa è vietata. Non si può infatti praticare questa attività di notte, e quindi dopo il tramonto; non si può pescare in zone protette; non si può fare pesca subacquea a meno di 500 metri da spiagge frequentate da bagnanti; infine, non si può effettuare pesca subacquea a meno di 100 metri da impianti fissi di pesca, nonché da reti e da navi all’ancora.

Per quanto riguarda gli accessori, è obbligatorio utilizzare una boa da sub, abbastanza grande da poter essere vista da 300 metri di distanza. Nel caso in cui il sub si appoggi a una barca, questa deve esporre una bandiera bianco celeste, la quale, stando alle bandiere del Codice Internazionale dei segnali, corrisponde alla lettera A, nonché al messaggio ‘ho un subacqueo in immersione’. Da regolamento, il sub dovrebbe attenersi entro un raggio di 50 metri dalla boa o dal mezzo nautico segnalatore. È invece assolutamente vietato l’utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione: la pesca subacquea sportiva, infatti, va fatta solo e unicamente in apnea. Certo, è possibile avere con sé degli apparecchi di respirazione con una capacità uguale o inferiore ai 10 litri, ma questi non possono essere usati in contemporanea con i fucili. È altresì vietato tenere le armi in posizione di armamento nel momento in cui si transita in zone frequentate da bagnanti. L’uso dei fucili è vietato ai minori di 16 anni.

Sono queste, in estrema sintesi, le regole della pesca subacquea sportiva. In linea di massima, con l’uso dell’acquascooter, non dovrebbe cambiare assolutamente nulla. Eppure ci sono delle capitanerie di porto che la pensano diversamente. Ma come stanno realmente le cose? È possibile o meno usare l’acquascooter per la pesca subacquea?

pesca subacquea

Cosa dicono le leggi circa l’utilizzo degli acquascooter durante la pesca subacquea

Non c’è motivo di tenere alta la suspense: a conti fatti, non ci sono motivi per cui si possa considerare vietato l’utilizzo di seascooter durante le attività di pesca subacquea sportiva. Eppure l’estate scorsa la Capitaneria di Porto di Manfredonia, rivolgendosi alla Federazione Italiana Pesca in Apnea, ha posto una richiesta piuttosto precisa, tesa evidentemente a mettere alla luce delle supposte ‘illegalità’ nell’uso dei maialini subacquei. Nella fattispecie, la Capitaneria di Manfredonia ha posto un quesito circa «l’utilizzo di propulsori acquatici, da parte dei pescatori sportivi subacquei, per eseguire spostamenti da e verso le zone di pesca». La nota presa in esame è davvero breve e, prendendo come spunto diverse normative passate o recenti, conclude che «il pescatore sportivo subacqueo non può utilizzare i propulsori acquatici per effettuare attività sportiva di pescasub, nonché attrezzature diverse da quelle previste dagli artt. 128 bis e ss. del D.P.R. 1639/68, salvo i casi previsti previa autorizzazione ministeriale».

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Ma, come anticipato, le cose non stanno così. Nella sua comunicazione alla FIPIA, la Capitaneria di Porto di Manfredonia fa riferimento alla propria ordinanza 08/2017, e nello specifico all’articolo 60 comma 3, nella quale si dice che «l’utilizzazione di attrezzature diverse da quelle previste dagli articooli 128 bis e ss. del DPR 1639/1968, poiché comprovanti condotte di pesca antisportive ed anti ecologiche (ad es. impiego, nella pesca subacquea, di propulsori anche subacquei – ext. maialini – per farsi trainare velocemente alla ricerca della preda da arpionare), è consentito esclusivamente a scopo sperimentale e subordinatamente ad autorizzazione ministeriale». In questo stessa ordinanza, va sottolineato fin da subito, non viene vietato l’utilizzo di seascooter per la pesca subacquea, quanto invece il solo traino con fucile armato.

Per fare valere la propria posizione, nella comunicazione alla FIPIA, la Capitaneria di Porto pugliese si rifà all’attenta lettura dell’articolo 128/bis del D.P.R. 2 ottobre 1968 n. 1639, in base alla quale «emerge chiaramente il consenso al trasporto sullo stesso mezzo nautica, quindi all’interno del mezzo nautico, di fucili per la pesca subacquea o mezzi simili. Viceversa, i propulsori acquatici, non essendo assimilabili a mezzi nautici o unità da diporto [omissis] rientrerebbero nella categoria delle “attrezzature” e pertanto in contrasto con quanto recita il predetto articolo 128/bis». A questo punto sembrano però esserci parecchi errori. Prima di tutto, l’articolo 128/bis citato non tratta questi temi, riferendosi piuttosto al solo divieto di utilizzare apparecchi ausiliari di respirazione. Molto più probabilmente, l’articolo a cui la Capitaneria voleva fare riferimento è il 128/ter, nel quale si legge che «ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l’esercizio della pesca subacquea».

Nemmeno in questa sede, però, si possono in realtà raccogliere delle informazioni utili a vietare l’utilizzo di uno seascooter durante la pesca subacquea: come può l’autorizzazione a trasportare contemporaneamente fucili e apparecchi ausiliari di respirazione su un mezzo nautico tradursi nel divieto di utilizzo di un acquascooter? L’articolo non dice nulla riguardo all’utilizzo di un dispositivo diverso dai classici mezzi nautici e, per di più, si concentra piuttosto sulla tematica dell’uso ravvicinato (ma non congiunto) di fucili e di bombole per la respirazione. Come ben sanno tutte le persone che hanno una minima infarinatura della giurisprudenza italiana, tra l’altro, vale sempre il principio per cui ciò che non è espressamente vietato deve essere ritenuto come permesso dalla legge italiana.

Ipotizziamo però, per un attimo, di dare ragione alla Capitaneria di Porto di Manfredonia, e quindi di recepire l’articolo 128/ter come un divieto di usare dei dispositivi diversi dal classico mezzo nautico per trasportare i fucili. Questa interpretazione non andrebbe forse a mettere al di fuori della legge, e quindi a rendere passibile di sanzione, il trasporto dei fucili subacquei sotto la boa o sulla plancetta? E questa interpretazione – già di per sé pindarica – non sarebbe forse in contrasto con quanto sottolineato all’articolo 130 del DPR 1639/68, sotto la voce ‘Segnalazioni’, in cui si dice «se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere messa issata sul mezzo nautico», evidenziando quindi la presenza di un mezzo nautico solo come possibilità, e non come obbligo?

L’ordinanza e la segnalazione in oggetto, quindi, risultano quantomeno confuse. Va peraltro detto che, se in Puglia qualcuno cerca di vietare l’uso del maialino subacqueo per la pesca sportiva, in Sardegna qualcuno fa l’esatto opposto, rendendolo persino obbligatorio. É il caso della Capitaneria di Porto di Arbatax, che nel 2006 affermava che, nel caso in cui la pesca subacquea venisse effettuata individualmente a oltre 700 metri dalla costa, «sarà obbligatorio l’ausilio di un mezzo nautico di appoggio o di un mezzo individuale di locomozione acquatica che, in considerazione della suddetta ragguardevole distanza, assicuri lo svolgimento in sicurezza di tale attività». Quel ‘mezzo individuale di locomozione acquatica’ tanto osteggiato a Manfredonia, quindi, viene persino caldeggiato e reso indispensabile ad Arbatax.

Quindi sì, si può certamente dire che la Legge italiana non vieta l’uso di acquascooter per la pesca subacquea. Nonostante questo, non si può far finta di non essere a conoscenza dell’ordinanza effettivamente emessa dalla Capitaneria di Porto di Manfredonia, la quale in effetti a prima vista sembra vietare non tanto l’uso del seascooter, quanto invece il traino armato; se interpretata ancora meglio, invece, finisce per vietare l’uso stesso dell’acquascooter, così come di qualsiasi plancetta inerme per il trasporto dei fucili subacquei. Per essere (quasi) certi di non incorrere in multe, quindi, si consiglia ai pescatori sub che nuotano in acque pugliesi di andarci cauti con il proprio acquascooter, utilizzandolo in ogni caso solo per gli spostamenti, senza invece impiegarli, per sicurezza, nelle azioni di pesca vera e propria.

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Scritto da
Nicola Andreatta
Nicola Andreatta
Copywriter dal 2014, trentino dal 1987. La passione per la nautica è nata sulla prua di una piccola barca a vela sfrecciante nel lago di Caldonazzo: da allora è continuata a crescere, insieme alla sempre presente voglia di imparare - e condividere - qualcosa di nuovo su questo affascinante mondo.

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