Sono ancora tanti i diportisti che desiderano immatricolare la propria barca all’estero, sottraendosi alle complicazioni della bandiera italiana. La fuga all’estero continua nonostante il venir meno delle bandiere un tempo più desiderate e “facili” come quelle del Belgio e dell’Olanda, che per delle novità normative sono diventate meno accessibili; e sì, continua nonostante le semplificazioni introdotte dal legislatore italiano per rendere più appetibile la bandiera nazionale. E ancora, il richiamo della bandiera estera continua a essere forte pur sapendo che anche una barca immatricolata all’estero deve essere riportata nella dichiarazione dei redditi, e che le regole principali – dalla patente nautica in poi – restano obbligatorie a prescindere dal paese di immatricolazione. In questo scenario, tra le costanti sullo sfondo c’è l’interesse di tanti diportisti nell’immatricolare la barca con bandiera francese: oggi vedremo quindi quali sono attualmente le regole per poter registrare un’imbarcazione in Francia, mettendo in luce vantaggi e svantaggi.
Le bandiere più desiderate per l’immatricolazione all’estero
Chi desidera fuggire alle complicazioni normative italiane e alla burocrazia del nostro paese dovrebbe studiare per bene le varie possibilità, per capire se immatricolare la barca con bandiera francese, polacca o maltese – per citarne solo alcune – e per decidere se effettivamente il flagging out abbia davvero senso per la propria barca.
Possiamo anticipare fin d’ora che quella di immatricolare la barca con bandiera francese non è la più comune tra le scelte attuali: i vessilli che vanno per la maggiore ultimamente sono quelli della Polonia e della Slovenia, seguiti a distanza per l’appunto da quelli di Malta e della Francia.
Lo scenario del flagging out è peraltro in continua evoluzione, sapendo che bastano dei leggeri scostamenti normativi per rendere una bandiera improvvisamente non più conveniente, o persino impossibile da ottenere per i cittadini di altre nazionalità: ecco che allora si stanno affacciando altre “novità”, come per esempio la registrazione con la bandiera del Palau. Ogni bandiera porta con sé delle regole molto differenti, e non sempre il gioco vale la candela. Vediamo quindi quali sono le regole e le condizioni per immatricolare la barca con bandiera francese.

Requisiti per immatricolare la barca con bandiera francese
Partiamo da un presupposto fondamentale, che va chiarito subito per chi non ha esperienze pregresse nel campo del flagging out: il fatto di immatricolare la barca con bandiera francese non comporta nessun obbligo di ormeggiare l’imbarcazione in Francia. Proprio per questa regola generale i porti turistici italiani sono pieni di barche con le più disparate bandiere, in realtà possedute e utilizzate da cittadini italiani residenti continuativamente in Italia.
La prima condizione fondamentale per ottenere la bandiera francese è quella di essere un cittadino UE; l’altra regola sarebbe quella di essere residente in Francia, cosa che metterebbe fuori gioco la quasi totalità degli italiani interessati a immatricolare la barca con bandiera francese; molti diportisti dribblano però questo ostacolo con una domiciliazione dell’indirizzo in Francia, con l’aiuto di apposite agenzie.
Questa prima condizione potrebbe scoraggiare ovviamente chi non ha un’esigenza specifica che spinge verso la Francia, portando a preferire per esempio una bandiera polacca. Ma cosa rende quindi attraente la bandiera francese per i diportisti italiani? A differenza della bandiera italiana, quella di Parigi non prevede alcun obbligo di ispezione di sicurezza, al pari di quanto previsto dalla normativa slovena e polacca (in quest’ultimo caso l’esenzione è per le barche al di sotto dei 15 metri). È bene inoltre sottolineare che questa immatricolazione è riconosciuta in tutto il mondo, e che le tasse vengono calcolate non in base al valore della barca, quanto invece in base a fattori come dimensioni, tipo di utilizzo, tipo di motore marino e via dicendo; sono esclusi dal pagamento delle tasse i natanti al di sotto dei 7 metri.
Vantaggi e svantaggi di immatricolare la barca con bandiera francese
Arrivati qui, si può capire che immatricolare la barca con bandiera francese risulta effettivamente vantaggioso solo in caso di esigenze particolari del diportista, in relazione al tipo di barca; per la maggior parte dei naviganti infatti i vantaggi assicurati dalla registrazione in Francia non sono sufficienti per motivare questa scelta.
Pensiamo per esempio al fatto che la durata della licenza in Francia è di un anno, contro i 5 anni della Slovenia e dell’Italia, e alla durata infinita della licenza in Polonia. Gli unici reali vantaggi sono quindi costituiti dall’assenza dell’ispezione di sicurezza (cosa che però si ritrova anche in altre bandiere estere) e dai costi potenzialmente minori rispetto all’immatricolazione con bandiera italiana (qui sarà però bene valutare di caso in caso, in base alle caratteristiche della propria barca).
A complicare ulteriormente le cose è arrivato poche settimane fa l’articolo “26-ter” della legge “Valorizzazione della risorsa mare”: vediamo come e perché nel prossimo paragrafo.
Il flagging out dopo il Decreto “Valorizzazione della risorsa mare”
Il Decreto “Valorizzazione della risorsa mare” ha portato con sé una lunga serie di novità. Alcune di queste hanno come obiettivo quello di rendere l’immatricolazione della barca in Italia più attraente, con delle pratiche burocratiche più rapide. Ci sono poi nuove norme che nulla hanno a che fare con il tema della registrazione della bandiera, come per esempio tutte le novità relative ai charter e al noleggio occasionale. E poi c’è una specifica norma che sembra – e molto probabilmente è – confezionata appositamente per combattere il flagging out. Che lo Stato non veda di buon occhio questa pratica ovviamente non stupisce: l’immatricolazione delle barche con bandiera estera si traduce in minori entrate per le casse pubbliche, in controlli più difficili da portare avanti, e via dicendo. Ma cosa cambia nel concreto?
Semplice. Con la nuova legge, entrata in vigore il 10 maggio 2026, diventa realtà anche quanto contenuto nell’articolo 26-ter, che introduce l’obbligo di possesso – per tutte le unità di diporto in acque italiane battenti bandiera estera, nonché appartenenti a cittadini italiani residenti in Italia – di una speciale certificazione di “idoneità alla navigabilità”. Si capisce quindi che uno dei principali vantaggi di immatricolare la barca con bandiera francese sta sfumando, sapendo che la Francia – come del resto Germania, Malta, Olanda, Regno Unito e in determinati casi Slovenia e Polonia – non prevedono nulla di simile. L’Italia sta quindi entrando a gamba tesa tra i diportisti nazionali e le bandiere estere più usate e desiderate, puntando a “riportare in patria” tantissime barche.
La mossa del legislatore, per quanto possa risultare fastidiosa, è del tutto legittima, nonché comprensibile e non del tutto improvvisa: da anni, infatti, si sta cercando un’arma efficace per contrastare le immatricolazioni all’estero. Certo, dispiace che l’arma più potente sia rappresentata da un nuovo obbligo, e non da ulteriori semplificazioni.
Resta da capire cosa possono fare gli armatori che già possiedono una barca immatricolata all’estero, magari proprio con bandiera francese, e che non sono invece in possesso della certificazione obbligatoria. Il legislatore ha fatto sapere che l’attestato in questione ha lo scopo di “verificare l’assenza di rischi per l’ambiente marino e per la sicurezza della navigazione”, mascherando il reale ma noto a tutti scopo principale della norma; e ha anche indicato 8 enti indipendenti incaricati di rilasciare il certificato dopo apposita indagine, ovvero Anccp, Ans, Enave, Istituto Giordano, Quality&Security, Rina, Scs, Udicer Nautitest. Peccato che, per poter effettivamente rilasciare dei certificati, saranno necessarie delle indicazioni operative, per sapere quali e quanti controlli effettuare, quali criteri seguire, e via dicendo. In assenza degli ultimi dettagli, le barche con bandiera estera si trovano in una situazione tutt’altro che invidiabile: fattualmente fuori legge, ma senza la possibilità di correggere la propria posizione.

