Distanza minima dalla costa: facciamo chiarezza

Regole, regole, regole. Il diportista sa che ogni movimento effettuato con la propria barca deve seguire delle regole ben precise, dettate del Codice della Nautica e dalle Capitanerie per garantire sicurezza alla sua stessa barca e a tutti gli altri utenti del mare. Non ci sono dubbi: chi ha superato da tempo l’esame per la patente nautica e naviga quindi da anni finisce per rispettare le regole senza nemmeno pensarci, senza quindi dover scervellarsi eccessivamente intorno a velocità, precedenze, manovre e via dicendo.

Ci sono, però, delle norme che molto spesso non vengono affatto rispettate, a prescindere dalla loro effettiva complessità: le abbiamo viste pochi giorni fa nel post dedicato per l’appunto alle regole meno rispettate del Codice della Nautica. Tra queste c’è senza ombra di dubbio la normativa relativa alla distanza minima dalla costa per la navigazione, che tantissimi diportisti continuano a trasgredire ogni estate. Le ragioni possono essere – anzi, sono – due. In molti casi la normativa, pur conosciuta e persino segnalata sul posto, viene bellamente trascurata, con tutte le possibili conseguenze negative o persino drammatiche che questo può comportare. Altre volte, invece, non si rispetta la distanza minima dalla costa per ignoranza, o meglio, per confusione, dal momento che non esiste una regola unica valida per tutte le coste.

Distanza minima dalla costa: quali sono le regole da seguire?

Partiamo con il ricordare che il Codice della Nautica non prescrive con esattezza alcuna distanza minima di navigazione dalla costa, limitandosi al contrario a definire i vari limiti massimi, a 6 miglia, a 12 miglia o senza limiti. Per quanto riguarda la distanza minima della costa, invece, non c’è nessun responso. Questo regola, infatti, dovrebbe essere stabilita localmente dalle diverse capitanerie di porto, le quali devono attenersi a delle regole generali. Di base, infatti, la distanza minima dalla costa deve aggirarsi tra i 100 e i 500 metri, variando in relazione al tipo di costa che le barche da diporto si trovano ad affrontare.

La distanza minima sarà quindi, per esempio, maggiore di fronte a degli stabilimenti balneari, e minore di fronte a delle scogliere. Il presupposto è semplice: la distanza minima dalla costa ha lo scopo di evitare pericolosissimi scontri tra nuotatori e barche. Purtroppo, però, i quotidiani in estate non mancano di ricordarci quante volte questo limite non venga rispettato, con conseguenze spesso tragiche.

Ogni ente, dunque, crea delle disposizioni locali differenti. Guardiamo, per esempio, cosa dice l’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa. Nell’ordinanza n.02/2016, nell’articolo 5, si spiega che, in un determinato tratto di mare, «la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e di 100 metri dalle restanti zone (scogliere e coste a picco) è interdetta alla navigazione in quanto destinata prioritariamente alla balneazione».

Si aggiunge che «Il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l’uno dall’altro, parallelamente alla linea di costa, in numero minimo di due. Gli esercenti stessi devono tenere sotto controllo eventuali spostamenti dei predetti gavitelli, provvedendo, nel caso, al loro riposizionamento. In caso di concessionari confinanti i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo».

Da non perdere:   Dotazioni di bordo: quali sono gli articoli nautici obbligatori?

Questo, va detto, è solo uno dei tanti esempi: in alcuni casi l’amministrazione locale predispone dei limiti leggermente maggiori. Nella maggior parte dei casi, comunque, la distanza minima da tenere dalle spiagge è di 200 metri, perlomeno durante la stagione balneare.

Distanza minima dalla costa: la multa per i trasgressori

Come è noto, quando vi è un divieto, c’è anche una multa prevista per chi non la rispetta. Ecco allora che chi viene pescato a navigare oltre la distanza minima dalla costa, e quindi per esempio a 150 o 100  o meno metri dalla spiaggia, può essere multato con una sanzione amministrativa ben precisa, che va da un minimo di 103 euro a un massimo di 516 euro per i natanti da diporto, e da un massimo di 207 euro a un massimo di 1.033 euro nel caso delle imbarcazioni.

Navigare a una buona distanza dalla costa è quindi prima di tutto una questione di sicurezza, che in seconda battuta diventa anche una questione economica da non dimenticare! Va detto che talvolta vi possono essere delle dispute sulla reale distanza dalla costa: in caso di disaccordo sul punto nave indicato sul verbale, è possibile presentare un ricorso scritto.

multa distanza minima dalla costa

Dove è possibile ancorare

Va detto che a essere regolata dalle capitanerie locali non è solamente la distanza minima di navigazione dalla costa: anche la distanza minima di ancoraggio è materia delle singole amministrazioni. Non è raro, per esempio, dover rispettare il limite minimo di 200 metri per ancorare, anche di fronte a delle coste scoscese e non accessibili da terra. In quel caso, prima di gettare l’ancora, è bene dare un’occhiata con il GPS della barca ecoscandaglio, per evitare svariate centinaia di euro di multa da parte della vedetta della capitaneria di turno.

Le regole da rispettare per la navigazione costiera

Viste quali sono le normative di massima per quanto riguarda la distanza minima dalla costa, vale la pena ripassare anche le regole generali per la navigazione costiera. Partiamo dalla velocità: chi naviga entro i 1.000 metri dalla costa e si accinge ad avvicinarsi alla terra non può in alcun caso superare i 10 nodi di velocità. Non bisogna però fare attenzione solo a questo dato: è necessario condurre l’unità di diporto in piedi, in modo da ravvisare comodamente ogni possibile rischio. Laddove presenti è d’obbligo usare i corridoi di atterraggio, entro i quali è vietato oltrepassare i 3 nodi: in queste aree la balneazione è assolutamente vietata, ma è bene prestare comunque la massima attenzione.

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Scritto da
Nicola Andreatta
Nicola Andreatta
Copywriter dal 2014, trentino dal 1987. La passione per la nautica è nata sulla prua di una piccola barca a vela sfrecciante nel lago di Caldonazzo: da allora è continuata a crescere, insieme alla sempre presente voglia di imparare - e condividere - qualcosa di nuovo su questo affascinante mondo.
  1. Le piattaforme fanno costa?
    Esempio:
    Io ho un’imbarcazione con un motore 40cv con tutte le dotazioni entro le 6 miglia, posso andare vicino ad una piattaforma che si trova a 12 miglia, rispettando la distanza dalla piattaforma?

    • Ciao Davide, un’interpretazione letterale della norma non sembra permettere l’utilizzo di una piattaforma per “allungare” la distanza possibile dalla costa, contrariamente a quanto accade invece con le isole.

        • Buongiorno Luca, come riportato nell’articolo, il Codice della Nautica non regolamenta in modo preciso la questione. La regola generale è che ogni isolotto riportato sulla carta nautica fa costa, ma va anche detto che ogni Capitaneria poi interviene con regole specifiche. Il consiglio è quello di contattare la capitaneria di riferimento per questa scogliera artificiale e domandare informazioni.

    • Buongiorno Antonello, grazie per averci scritto. I natanti non possono navigare oltre le 12 miglia dalla costa. Il caso della Sardegna e della Corsica è però peculiare, essendo possibile navigare tra di esse sfruttando l’arcipelago Toscano, con un’escursione “a tappe” che permette di non superare il limite.

  2. buongiorno
    vorrei sapere se nell’arcipelago toscano l’isolotto di Cerboli fa “costa”, poiché non esistendoci alcuna segnalazione notturna , quindi non essendo segnalato per la rotta di grandi navi , oltre che ovviamente riportato sulle carte nautiche .
    Grazie
    Maurizio Bernardini

    • Ciao Maurizio,
      Qualsiasi isolotto se riportato sulle carte nautiche viene inteso come “costa”. Questo vale per carte nautiche ufficiali pubblicate dall’Istituto Idrografico.

      A presto!

        • Buongiorno Luca,
          quella riportata da Elena è la regola a cui si fa riferimento. Per quanto riguarda le Formiche di Grosseto, la discussione è in campo da anni, con delle dichiarazioni del comandante del Circomare di Porto Santo Stefano (di oltre 10 anni fa) che avevano creato parecchi dubbi. Non troviamo però nessuna conferma che effettivamente si possa multati nel caso in cui si navighi con le dotazioni minime considerando le Formiche come terraferma; va però detto che si tratta di una “forzatura”: prima di mollare gli ormeggi è quindi bene sincerarsi di avere l’esperienza e gli strumenti necessari per affrontare una traversata di questo tipo. Forse però la CdP ha deciso diversamente: sapresti indicarci la comunicazione esatta? Grazie, Nicola

        • Buongiorno Iacopo, la regola generale resta quella già esposta, ovvero: qualsiasi isolotto, se riportato sulle carte nautiche, viene inteso come costa. Il caso delle Formiche di Grosseto è discusso da anni, ma non ci risultano norme ad hoc per limitare la navigazione.

  3. Salve…belle le regole peccato che nessuno rispetta le così dette regole… veramente pochi usano rispetto civile….io vivo nell’isola di Sant’Antioco e frequento le calette ed è uso comune dare il punto ancora a 20 m dalla costa o per i più rispettosi circa 50m..badate bene si a propulsione a motore ad elica i remi sono per gli sfigati…. sarebbe bello che i possessori di natanti non debbano giustificare l’uso del loro giocattolo nelle poche zone comodamente balneari parcheggiando sopra dimostrando una ignorante presupponente priorità di posizione….noi bagnanti che a piedi e la famiglia cerchiamo un posticino che condividiamo con i vicini di scoglio….spesso siamo oggetto di sequestro di queste persone che ti mancano di rispetto….azzerando la possibilità di una nuotata serena….poi le capitanerie non rispondono…non si fanno vedere…non ci sono risorse però con le loro tiratissime divise bianche li vedi forse nei litorali dove c’è più caccia di visibilità…. sinceramente deluso….

    • Buongiorno Gabriele. Purtroppo hai ragione, troppo spesso la distanza minima dalla costa non viene rispettata, con tanti diportisti che si dimenticano che il mare è di tutti, e che le regole esistono per garantire la sicurezza di chi vuole viverlo.

  4. Barche e gommoni che fanno servizio turistico ne sono per caso esclusi? Nella mia zona entrano tutti tranquillamente in grotte o insenature e addirittura mi intima o di spostarmi

    • Buongiorno Sergio,
      le regole valgono per tutti i tipi di imbarcazioni. Possono esistere eventualmente corsie assegnate o permessi speciali.

    • Buongiorno Elvis, ti ringraziamo per averci indicato una fonte ufficiale che dichiara “non qualificabile come costa” la formazione rocciosa delle Formiche di Grosseto. Non ci sono quindi più dubbi: le Formiche fanno eccezione, e quindi le barche che intendono raggiungerle devono essere dotate delle dotazioni di sicurezza previste dalla legge per la navigazione entro le 12 miglia. Ne consegue anche quindi che si potrebbe essere multati in caso contrario

  5. Se ho un natante a remi e con motore, posso arrivare in spiaggia con motore spento e il gambo sollevato dalla superficie dell’acqua, navigando solo a remi?

    • Buongiorno Alberto, in assenza di appositi corridoi di atterraggio (corridoi delimitati da boe in cui è vietata la balneazione) l’attraversamento della fascia di divieto stabilita dalla Capitaneria di porto (che può essere di 200, 300, 400 o 500 metri) è possibile a remi. Questo non significa però che il gommone possa poi sostare in questa area o sulla spiaggia (il cui utilizzo è disciplinato dal Comune). Questo è sempre bene ricordarselo: mentre si è in mare si devono rispettare le regole delle Capitaneria, ma nel momento in cui si tocca spiaggia è necessario rispettare anche le norme comunali.

  6. Ma per entrare in piccole calette e piccole spiaggie isolate dopo essere entrato a remi come posso ancorare momentaneamente il natante vicino alla spiaggia per potere risalirci ed andarmene?Grazie

    • Buongiorno Fabio, tutto dipende dalle condizioni specifiche del luogo e del momento. In assenza di ostacoli fisici o normativi non dovrebbero esserci problemi nel gettare l’ancora, e si può perfino in certe condizioni optare per spiaggare la barca. Di certo è fondamentale studiare prima il pescaggio, poi il fondale, e avere la certezza di non mettere a rischio o disturbare nessuno avvicinandosi alla costa. Abbiamo risposto ai tuoi dubbi?

  7. Buongiorno, ho da poco acquistato un tenderino con motore da 4cv. Natante munito anche di remi ed ho letto che posso navigare entro un miglio dalla costa, con a bordo le dotazioni minime. Vi chiedo, se entro un miglio ho un’isoletta, la distanza aumenta di un altro miglio? poi.. per “partire e arrivare” dalla spiaggia, questo perchè non ho un porto di partenza o eventuale corridoio, posso usare i remi e da circa 100-150 metri dalla costa usare il motore? Grazie

    • Buongiorno Gianni, esatto, il tender per definizione può navigare entro 1 miglio dalla costa, o a un miglio dalla “nave madre”. La distanza dalla costa si calcola da qualsiasi costa, isole e isolotti compresi, purché riportati sulle mappe nautiche e nel rispetto di eventuali norme ad hoc locali. Per quanto riguarda il raggiungimento della spiaggia – sempre e solo a motore spento – le regole cambiano di località in località, in presenza di corridoi, orari fissi e via dicendo. Meglio informarsi!

  8. Buongiorno.
    Ho l’abitudine di fare il bagno all’isola di Cirella (distanza minima da carta 613 m dalla spiaggia) utilizzando un SUP con doppia pagaia solo con mare calmo.
    Recentemente un ordinanza (323 2020 comune di Diamante ) ha vietato “stazionamento, ancoraggio, ormeggio di tutti i natanti di qualsiasi tipologia, …..

    Confido nella sensibilità di chi fa i controlli però vorrei porre due domande:
    Un sasso o piombo liscio che non danneggia il fondale costituisce ancoraggio?
    Se arrivo all’isola con con SUP senza remi o pagaia (usando le mani) il SUP suddetto non è piu classificato come natante e quindi non sanzionabile?
    Grazie
    Enrico

    • Buongiorno Enrico, effettivamente se l’ordinanza non fa eccezione per tipo di ancoraggio, a essere pignoli anche il tuo SUP ancorato con un sasso liscio risulta essere un natante in stazionamento, e quindi teoricamente in divieto. Sarebbe da capire se l’assenza della pagaia sia sufficiente da escludere il SUP dalla categoria natanti, ma è anche vero che l’ordinanza parla di “qualsiasi tipologia”. Sembrerebbe che eventuali controllori abbiamo dei requisiti dei casi per fare una multa anche nel tuo caso!

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