Acquascooter: assicurazione sì o no?

Fare snorkeling lungo fondali coloratissimi, lasciandosi trascinare pacificamente dal proprio seascooter mentre lì, sotto di noi, nuotano pacifici i pesci più diversi. O ancora, fare delle immersioni per scoprire luoghi fantastici, con la certezza di muoversi agilmente proprio grazie alla spinta dell’acquascooter elettrico. É possibile fare tutto questo con la massima tranquillità, senza doversi preoccupare di troppe cose: è sufficiente controllare la zona prima di immergersi sotto il filo dell’acqua, ricordarsi di non andare troppo in profondità ed, eventualmente, non dimenticarsi dell’autonomia della batteria. Insomma, una vera e propria, pacchia, con la burocrazia che, sotto il livello del mare, tende a diventare solo un ricordo lontano. Ma è proprio così?Certo, per accendere un seascooter elettrico non serve la patente nautica. No, per fortuna non serve la patente nautica nemmeno per i modelli più potenti, come per esempio il Seascooter Yamaha 500 LI, che può andare fino a 40 metri di profondità e raggiunge 7 chilometri orari. Ma serve forse l‘assicurazione per acquascooter?

Se sei arrivato a leggere questo lungo post, molto probabilmente ti sei già posto – magari più di una volta – questa domanda. O forse a farti sorgere questo dubbio è stato qualcun altro. Non di rado, purtroppo, sono gli stessi addetti ai controlli che si interrogano dubbiosi sull’obbligo di assicurazione per acquascooter, senza sapere con certezza se i maialini subacquei – a scoppio oppure elettrici – devono o non devono avere un’assicurazione. E, sull’onda di questi dubbi, sorgono puntualmente nuove discussioni in rete, con forum che si riempiono di anno in anno di utenti che domandando informazioni certe circa l’assicurazione per acquascooter.

In questo post cercheremo di mettere in chiaro la questione, cancellando – se possibile per sempre – tutti i possibili dubbi sull’argomento. Per iniziare, in ogni caso, affermiamo che no, non esiste alcuna assicurazione per acquascooter obbligatoria. E dunque no, nessuno può ricevere una multa o vedersi ritirare il seascooter per la mancanza di una polizza o di un qualunque altro documento. Ma questo, in rete, è già stato affermato parecchie volte, senza però riuscire a cancellare una volta per tutte questa annosa discussione. Qui, dunque, riporteremo punto per punto tutte le norme che regolano la questione: anche i più dubbiosi, quindi, potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e usare il proprio acquascooter senza ansie e preoccupazioni.

L’assicurazione del motore marino

Ma perché puntualmente ritorna l’ansia dell’assicurazione per acquascooter obbligatoria? Semplice: perché la legge italiana dice chiaro e forte che tutte le imbarcazioni devono essere coperte da una polizza, e questo vale anche per i motori marini, come per esempio i fuoribordo che possono venire attaccati e staccati da piccole imbarcazioni e da gommoni. Bisogna sottolineare che l’unica assicurazione obbligatoria per barche è la Responsabilità civile verso terzi, la quale in linea di massima richiede il pagamento di un premio tutto sommato ridotto, come del resto ridotta è la copertura della polizza. Chi stipula una polizza di questo genere, però, resta scoperto per tutti i danni che non siano verso terzi: se la tua barca decide di rompersi nel bel mezzo dell’oceano, quindi, sarai tu a doverti fare carico di tutte le spese di salvataggio, di recupero e di riparazione, danni compresi. Per essere totalmente al sicuro, quindi, si dovrebbe andare oltre la semplice assicurazione RC obbligatoria per barche, optando per una polizza corpi Yacht, che può arrivare ad assicurare un’imbarcazione – di qualunque tipo – per qualsiasi tipo di danno. Tutto dipende, dunque, da quanto si vuole stare al sicuro e da quanto si intende sborsare annualmente per assicurare la propria imbarcazione.

Insomma, i dubbi sull’assicurazione per acquascooter nascono dritti dritti dal fatto per cui, in Italia, è necessaria una polizza Rc per qualsiasi motore marino. Ma, come anticipato, questo non vale per gli acquascooter elettrici o a scoppio: vediamo – ben nel dettaglio – il perché.

seascooter per immersioni

Ecco perché non esiste nessuna assicurazione per acquascooter obbligatoria

Non è certo da ieri che gli appassionati di snorkeling, di immersioni e di pesca subacquea si domandando se è necessaria un’assicurazione per acquascooter. Anzi, questa domanda era ancora più diffusa una decina di anni fa, quando di fatto non esistevano delle norme precise a riguardo. A fare chiarezza sul tema, infatti, arrivò una nuova circolare del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la quale rappresentava una risposta esaustiva a una domanda precisa posta dalla Capitaneria di Porto di Bari. Questa risposta, però, interessa tutti noi.

Le affermazioni del Comando Generale delle Capitanerie di Porto risalgono al 17 febbraio 2009, ma nulla è cambiato fino a oggi per quanto riguarda questa tematica. Di fatto, per capire se uno seascooter deve essere provvisto o meno di assicurazione Rc, il fattore discriminante è uno e ineliminabile. Un acquascooter può essere associato a uno strumento per la navigazione da diporto? Nuotare con un seascooter, a filo d’acqua o a parecchi metri di profondità, equivale a condurre una barca? Sta qui, di fatto, il nucleo della questione. Se l’acquascooter può essere visto come un natante motorizzato, allora sì, la polizza è d’obbligo. Se invece non lo è, allora, per forza di cose, non ha alcun senso parlare di un obbligo di assicurazione per acquascooter – sarebbe un po’ come assimilare una bicicletta o un monopattino a un’automobile e pretendere che questi mezzi vengano assicurati per i danni contro terzi.

Ecco quindi che, nella sua risposta, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto spiega che gli acquascooter sono «dei propulsori caratterizzati dalla totale assenza di scafo e costituiti esclusivamente da un piccolo motore a scoppio ad elica ingabbiata, sormontato da un serbatoio e muniti di due impugnature con le quali il bagnante/nuotatore, lasciandosi trainare, lo dirige». Di certo questa definizione pone già da sola una distinzione netta tra un acquascooter, elettrico o a scoppio, e un’imbarcazione.

La circolare fa poi riferimento al decreto legislativo 171 del 18 luglio 2005, nel quale, tra le altre cose, si definiscono le unità da diporto, le navi da diporto, le imbarcazioni da diporto e i natanti da diporto. Partendo dal presupposto per cui nel decreto viene definito natante da diporto «unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri» e che per imbarcazione da diporto si intende «ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri», e che ancora, qui si legge che l’unità da diporto è un oggetto sì «di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione» ma destinato «alla navigazione da diporto», si capisce che un acquascooter, semplicemente, non può essere preso in considerazione come unità da diporto, né come natante né, ovviamente, come imbarcazione. Si tratta infatti di un oggetto che serve non per la navigazione, ma per il nuoto. Non si potrà certo pensare che un propulsore per le attività di balneazione o di immersione sia equiparabile a una barca a motore! E ancora, si tratta di un oggetto che manca di scafo, e quindi di un elemento identificativo fondamentale sia per i natanti che per le imbarcazioni da diporto.

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Ne consegue, quindi, che non essendo né un natante né un imbarcazione né una generica unità da diporto, il seascooter non deve avere un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

Attenzione: tutto questo ragionamento decade nel momento in cui un seascooter, elettrico o a scoppio, viene dotato di un motore tale e da una serie di accessori atti a movimentare delle piccole imbarcazioni. In questo caso tutto il castello di carte non può che sfracellarsi al suolo – o meglio, in acqua – perché non si tratterebbe più, in questo caso, di nuoto, bensì di navigazione. E ancora, lo scafo di cui sopra, totalmente assente in un normale seascooter, entrerebbe invece in gioco. Ma di certo gli acquascooter di questo tipo, che possono essere usati alla stregua di un motore fuoribordo per dei piccoli natanti, non sono certo comuni, e si distinguono in modo netto dai seascooter normalmente utilizzati.

Ulteriori informazioni utili arrivano dalla Capitaneria di Porto di Viareggio, la quale con l’ordinanza 120/2017 definisce un Seabob come un «apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione – di una persona in qualità di conduttore». Con questa circolare, pur usando un termine in effetti poco utilizzato per riferirsi agli acquascooter elettrici, si fa ancora maggiore luce sull’argomento.

Il Seabob è in realtà un dispositivo ben più ingombrante e pesante dei normali acquascooter e, di contro a dimensioni e peso maggiori, offre performance migliori, soprattutto in termini di velocità: si tratta di fatto di vere e proprie moto d’acqua da usare per le immersioni, che nulla hanno a che vedere con la maneggevolezza e la ‘naturalezza’ di un normale acquascooter elettrico. E proprio per le particolari caratteristiche di questi mezzi subacquei la Capitaneria di Porto di Viareggio ha voluto precisare alcune cose circa il lor utilizzo, tenendo in considerazione la «non applicabilità delle previsioni normative del codice della nautica riguardo all’inquadramento in qualità di natante dell’apparecchio in esame». Per quanto riguarda l’assicurazione, la Capitaneria di Porto di Viareggio esplicita che questa è dovuta solo nel caso in cui il Seabob – e quindi una versione maggiorata di un normale acquascooter – venga utilizzato all’interno di un servizio di noleggio. Nello specifico, nell’ordinanza si dice che in caso di erogazione del servizio a terzi, la società titolare «è tenuta a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore del conduttore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell’attività stessa». Ma questo vale solo e unicamente per chi effettua del servizio commerciale offerto a terzi.

Cosa si può imparare dall’ordinanza di Viareggio? Semplice: che per qualsiasi mezzo similare, uguale o di potenza inferiore al Seabob (che ripetiamo, è un seascooter elettrico del tutto particolare e maggiorato) può essere utilizzato senza assicurazione, eccezion fatta per i casi in cui questi propulsori artificiali vengono noleggiati a terzi (e, va specificato, questo obbligo si trova solo per quanto riguarda il Seabob, e solamente – per quanto ne sappiamo – in questa ordinanza di Viareggio)

Conclusione

All’inizio del 2009 la Capitaneria di Porto di Bari, con la firma del Capo Reparto Pasquale Reverchion, poneva un quesito «relativo all’assimilabilità della navigazione effettuata con cosiddetti propulsori acquatici alla navigazione da diporto, ai fini dell’assoggettabilità degli stessi agli obblighi formativi». Questa domanda, in cui gli acquascooter venivano descritti come «propulsori caratterizzati dalla totale assenza di scafo e costituiti esclusivamente da un piccolo motore a scoppio con elica ingabbiata, sormontato da un serbatoio e muniti di due impugnature con le quali il bagnante / nuotatore, nel lasciarsi ‘trainare’, lo dirige» era stata posta, come abbiamo visto sopra, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a tutte le Direzioni Marittime.
Come abbiamo visto in questo lungo articolo, l’assimilabilità è stata più volte negata, sia nel caso dei seascooter a scoppio che nel caso dei seascooter elettrici. Per questo motivo, non vi è alcun obbligo di assicurazione per acquascooter.

Indubbiamente, nella maggior parte dei casi chi di dovere è ormai pienamente informato di queste ordinanze e di queste decisioni. Nel momento in cui un controllore non informato o non aggiornato dovesse pensarla diversamente, il consiglio per qualsiasi snorkeler, sub o pescatore subacqueo è quello di dichiarare – e di fare mettere a verbale – di essersi attenuto a quanto dichiarato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto nel 17 febbraio 2009, nonché a quanto precisato dalla Capitaneria di Porto di Viareggio nel 2017 con l’ordinanza 120/2017.

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Questi testi, di fatto, mettono l’utilizzatore di un seascooter in piena sicurezza. E se il timore di dover stipulare un’ennesima polizza assicurativa – l’ennesima, dopo, magari, quella per l’auto, per la moto e per la barca – ti ha tenuto lontano dal regalarti un seascooter, questo è il momento di rifarti: sul nostro negozio online dedicato alla nautica c’è l’intera gamma di acquascooter Yamaha 2019, per tutti i gusti, per tutte le esigenze e per tutti i budget!

 

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Scritto da
Nicola Andreatta
Nicola Andreatta
Copywriter dal 2014, trentino dal 1987. La passione per la nautica è nata sulla prua di una piccola barca a vela sfrecciante nel lago di Caldonazzo: da allora è continuata a crescere, insieme alla sempre presente voglia di imparare - e condividere - qualcosa di nuovo su questo affascinante mondo.

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