Le revisioni da fare in barca

Quali sono le revisioni da fare in barca? Siamo tutti abituati al mondo dell’automobile, e dunque alla revisione obbligatoria del nostro veicolo, che fa eseguita come è noto a 4 anni dall’immatricolazione e, da lì in poi, ogni 2 anni. Nel mondo del diporto non esiste niente di simile: la revisione obbligatoria della barca, infatti non è prevista, e quindi di conseguenza non esistono multe per chi non sottopone la propria imbarcazione a un controllo ogni tot anni. D’altronde qui non ci sono freni, battistrada o indicatori di direzione da controllare.

Questo non significa però che non esistano affatto delle revisioni da fare in barca. Se infatti il novellino diportista tira subito un sospiro di sollievo nello scoprire che la sua nuova barca non avrà alcun bisogno di revisione, non può che ricredersi almeno in parte nel momento in cui si accorge della lunga lista di voci che compongono lo scadenzario del proprietario di una barca. La patente nautica va rinnovata ogni 10 anni, e ogni 5 a partire dal sessantesimo anno d’età, l’assicurazione della barca è obbligatoria e quindi va regolarmente rinnovata per tutte le barche che prevedono un motore, i razzi presenti nelle dotazioni di sicurezza obbligatorie hanno una validità di 4 anni e via dicendo.

Insomma, pur in assenza di una vera revisione della barca obbligatoria, di scadenze da ricordare, il diportista, ne conta parecchie. E tra queste ci sono anche alcune revisioni vere e proprie, alcune dettate da obblighi di legge, altre invece dettate dal buonsenso dell’uomo di mare che vuole navigare in sicurezza, per il proprio bene e per quello dei propri passeggeri.

Ed è proprio delle varie revisioni da fare in barca che parleremo oggi in questo post. Molto probabilmente, tu stai pensando a un’unica revisione, ovvero alla revisione della zattera di salvataggio: ebbene, ti stupirai nello scoprire che esistono altri controlli periodici che non dovresti assolutamente dimenticare!

Le revisioni da fare in barca: la zattera di salvataggio

Come è noto le zattere di salvataggio rientrano tra le dotazioni di sicurezza obbligatorie per le barche. Nello specifico, la zattera di salvataggio costiera diventa obbligatoria per tutte le imbarcazioni che navigano oltre le 6 miglia, la quale deve essere in grado di trasportare tutte le persone a bordo e conforme alle norme attuali. Per la navigazione oltre le 12 miglia è invece obbligatoria, per l’appunto, la zattera di salvataggio per la navigazione oltre le 12 miglia, sempre per tutti i passeggeri a bordo.

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Va sottolineato il fatto che entrambe le tipologie di zattere di salvataggio devono essere sottoposte a revisione regolare. La zattera costiera, che è andata a sostituire il vecchio atollo in cui i naufraghi dovevano stare “aggrappati” al galleggiante, è di fatto una zattera oceanica semplificata. La revisione della zattera costiera è obbligatoria a tre anni dall’acquisto e quindi, per le revisioni successive, ogni due anni. La revisione di una zattera di salvataggio prevede un a lunga serie di operazioni, come la pesatura e la sostituzione della bombola, il controllo dell’armamento, il controllo e l’eventuale sostituzione delle valvole, la prova di sovrapressione e l’eventuale cambio del contenitore.

Cambia leggermente il discorso per le zattere di salvataggio oceaniche: in questo caso viene eliminato lo step della prima revisione a tre anni. Qui, infatti, non esiste un primo periodo più lungo, con tutte le revisioni – compresa la prima – che devono essere fatte ogni due anni.

Va sottolineato che in tutti i casi a una revisione di tipo ordinario si alterna una revisione straordinaria, che prevede dunque una diversa – e più ampia – gamma di controlli. La prima revisione sarà quindi ordinaria, la seconda straordinaria, la terza di nuovo ordinaria e così via, fino alla sostituzione della zattera.

A revisione effettuata, la zattera di salvataggio viene restituita al diportista, pronta per essere riportata a bordo. Questa viene accompagnata da un documento contenente tutti i risultati dei test e dei controlli effettuati in sede di revisione: tale documento, così come ovviamente la zattera stessa, deve essere sempre tenuto a bordo, ed esibito in caso di richiesta da parte delle autorità. In caso contrario, è possibile vedersi appioppare una multa, anche piuttosto salata.

Quanto costa la revisione della zattera di salvataggio

Non ci sono dubbi, tra le revisioni da fare in barca, quella della zattera di salvataggio è tra le più odiate da chi possiede una barca. Il motivo è semplice: nella maggior parte dei casi, per fortuna, la zattera non viene mai utilizzata. Ecco allora che dispiace non poco dover spendere soldi per un battello che non è mai stato estratto dalla propria confezione e che probabilmente – si spera – non sarà mai utilizzato. Va poi detto che il costo della revisione della zattera di salvataggio non è particolarmente ridotto, anzi: si tratta di interventi che possono costare parecchio, dai 300 agli 800 euro. Tutto dipende ovviamente dalle tariffe impostate dai produttori stessi delle zattere, e i prezzi aumentano con la grandezza della zattera stessa.

La revisione obbligatoria del carrello barca

Cerchiamo di fare il riassunto della lunga telenovela che ha coinvolto i rimorchi leggeri – e quindi i rimorchi per barche – negli ultimi anni. Questa storia inizia lontana nel tempo: dobbiamo infatti tornare indietro fino al 17 gennaio 2003, anno in cui con un provvedimento mirati il governo decise che dovevano essere obbligatoriamente revisionati i rimorchi che erano stati immatricolati entro il 31/12/97, nonché tutti i carrelli revisionati entro il 31/12/98. Ma da dove usciva questa regola stravagante? Non spuntava dal nulla: era infatti il risultato di un decreto fatto cinque anni prima, ovvero del Decreto Ministeriale del 6 agosto 1998 n. 408, il quale aveva stabilito che le revisioni obbligatorie di tutti i rimorchi di massa complessiva inferiore ai 3.500 chilogrammi dovevano essere decise e quindi imposte attraverso degli appositi decreti annuali.

Nel 2004, quindi, ci si aspettava un altro decreto simile a quello del 2003, così da avviare una “tradizione” di revisioni obbligatorie per i rimorchi. Non fu così: nessun decreto a questo proposito arrivò quell’anno. E nemmeno l’anno seguente, e nemmeno nel 2006… fino al 2017 c’è stata il vuoto, un lungo silenzio. Poi, il 19 maggio del 2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 214, il quale recepiva la direttiva 2014/45/UE e rimetteva quindi in essere, con 15 anni di ritardo, quanto di fatto già formulato in forma preliminare all’inizio del Millennio.

Il decreto attuativo si è fatto aspettare, mettendo sul chi va là tutti i diportisti che si servono regolarmente di un carrello per barca, dai gommonauti in poi. Poi la conferma è finalmente arrivata, inserendo quindi una nuova importante voce nella lista delle revisioni da fare in barca. Ma come funziona la revisione obbligatoria dei rimorchi barca? Va detto che ci stiamo riferendo ai rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 chilogrammi. Con il Decreto del Capo Dipartimento 18/05/2018 n. 211 sono stati messi i puntini sulle I. Dapprima, nel 2018, è stata formalizzata la revisione di tutti i rimorchi O1 e O2 immatricolati fino al 21/12/2000, escludendo quelli che erano già stati revisionati nel biennio precedente. L’obbligo, nello specifico, era quello di effettuare le revisione del carrello a partire dal 21 maggio 2018 fino al 31 dicembre 2018.
Nel 2019 si è proseguito con una nuova tornata di controlli, andando a portare l’obbligo di revisione per tutti i rimorchi O1 e O2 immatricolati a partire dal 01/01/2001 fino al 21/12/2006, nonché quelli immatricolati prima del 2001, esclusi quelli revisionati nel biennio precedente, così da includere una fetta molto ampia di carrelli per barca.

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Infine, si arriva al 2020, ultimo anno regolato dal decreto del 2018. Quali sono i rimorchi per barca che devono essere sottoposti a revisione quest’anno? Ebbene, nel 2020 devono essere revisionati tutti i rimorchi O1 e O2 immatricolati dopo il 1° gennaio 2007, nonché tutti i rimorchi per i quali sono trascorsi 4 anni dalla prima immatricolazione, oppure 24 mesi dall’ultima revisione.

Ecco quindi che, a partire da quest’anno, dal 2020, la revisione dei rimorchi leggeri diventa automatica, ciclica, senza il bisogno di ricorrere a decreti annuali specifici. Di fatto, i rimorchi devono essere sottoposti a revisione regolare, così come accade per le automobili: il primo controllo va fatto a 4 anni dall’immatricolazione, e tutte le successive revisioni devono essere effettuate a cadenza biennale.

Abbiamo quindi parlato della zattera di salvataggio, che interessa tutte le barche che navigano oltre le 6 miglia, e dei rimorchi leggeri, che interessano tutti i diportisti che spostano in autonomia la propria imbarcazione. Vediamo quali altre revisioni fare in barca!

revisioni da fare in barca

Quanto costa la revisione del carrello della barca

Prima abbiamo visto quanto costa la revisione della zattera di salvataggio. Quanto costa invece la revisione del carrello della barca? Ebbene, la revisione pura costa poco, al di sotto dei 100 euro. Possono però essere altre le voci di spesa che fanno lievitare il conto. Pensiamo ovviamente a tutti gli interventi eventualmente necessari per preparare il carrello alla revisione, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria: il consiglio è sempre quello di chiedere un preventivo al proprio meccanico di fiducia.

La revisione del giubbotto salvagente

Ecco una revisione da fare in barca che in molti non si aspettano. La revisione del giubbotto di salvataggio è obbligatoria? No, non è assolutamente: l’obbligo prevede unicamente di avere a bordo dei giubbotti di salvataggio a norma, in un numero sufficiente per mettere in sicurezza l’intero equipaggio. Di revisioni del giubbotto, nel Codice nautico, non si parla affatto. Il motivo è semplice: il Codice nautico pensa ai giubbotti salvagente come a qualcosa di statico, come sono i giubbotti salvagente tradizionali, a partire da quelli a stola.

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Come sai, però, i giubbotti che vanno per la maggiore al giorno d’oggi, in regata ma non solo, sono quelli a gonfiamento automatico. E no, in questo caso non si parla più di giubbotti statici e semplici che, dopo aver passato mesi o perfino anni in un gavone senza venire degnati di uno sguardo, possono essere estratti senza problemi con la sicurezza di avere una funzionalità piena. I giubbotti di salvataggio a gonfiaggio automatico, infatti, hanno un meccanismo complesso, e più delicato.

I giubbotti di salvataggio automatici hanno un meccanismo che prevede la loro attivazione immediata nel momento in cui chi li indossa finisce in acqua. Alcuni funzionano grazie a un meccanismo idrostatico, con l’attivatore che avvia il gonfiaggio istantaneo nel momento in cui la pressione dell’acqua è tale da suggerire che una persona è caduta in mare. Altri funzionano attraverso una pastiglia di sale: quando questa si scioglie, si dà per scontato che la persona che indossa il dispositivo di sicurezza sia in acqua.

Ecco, ora pensa che cosa potrebbe accedere se l’attivatore non funzionasse in caso di emergenza. Un membro dell’equipaggio si troverebbe in acqua senza alcun aiuto al galleggiamento, magari ferito. Si capisce quindi che è fondamentale controllare regolarmente i propri giubbotti salvagente: proprio per questo noi di HiNelson proponiamo ai nostri clienti un servizio di revisione dei giubbotti di salvataggio a gonfiaggio automatico, di qualunque marca. Nel caso dei mitici giubbotti di salvataggio SL 180 di Plastimo offriamo la revisione totalmente gratuita, da effettuarsi entro i primi 24 mesi di vita del tuo giubbotto.

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La revisione dell’estintore di bordo

Ecco un’altra delle revisioni da fare in barca. Tra le dotazioni di sicurezza si trovano come sicuramente saprai anche gli estintori, per non farsi trovare impreparati in caso di incendio a bordo. Esiste una vera e propria tabella che va a definire la tipologia e il numero degli estintori da avere sulla barca, in plancia, in prossimità dell’apparato motore e negli altri locali. Gli estintori non sono soggetti a scadenza fissa, ma è palese che, per essere utili e per non andare incontro a multe, devono presentarsi in buono stato, con contenitore perfettamente integro e con manometro indicante una buona carica. Se così non fosse, l’estintore deve essere sottoposto a revisione, contattando una ditta specializzata.

La revisione della cassetta del pronto soccorso in barca

Chiudiamo questo post sulle revisioni da fare in barca con un riferimento alla cassetta del pronto soccorso in barca, e quindi ai medicinali che devono essere obbligatoriamente a bordo. Anche in questo caso non esiste una data di scadenza unica: sono piuttosto i fari medicinali e farmaci contenuti in questo più o meno grande kit d’emergenza ad avere delle scadenze precise. Analgesici, antipiretici, antiemorragici, collutori, disinfettanti, garze sterili e via dicendo devono quindi essere controllati regolarmente per essere sostituiti. Di fatto, una larga parte dei dispositivi medici e dei prodotti pensati per la medicazione portano una data di scadenza sulla confezione esterna. Nel caso delle garze e di altri accessori sterili, in genere, si parla di un periodo di 5 anni, oltre al quale non è più possibile garantire la sterilità del contenuto.

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Ecco quindi che è bene sottoporre la cassetta del pronto soccorso della barca a una periodica revisione, ogni 6 mesi o ogni 12 mesi, da effettuare in prima persona, per acquistare di conseguenza tutti i prodotti del caso.

Ecco, queste sono le revisioni da fare in barca: come hai visto, alcune sono obbligatorie e hanno una scadenza fissa, altre variano nel tempo, e altre ancora, pur non essendo obbligatorie, sono dettate dal buonsenso.

E tu, sei al passo con le revisioni della tua barca?

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Scritto da
Nicola Andreatta
Nicola Andreatta
Copywriter dal 2014, trentino dal 1987. La passione per la nautica è nata sulla prua di una piccola barca a vela sfrecciante nel lago di Caldonazzo: da allora è continuata a crescere, insieme alla sempre presente voglia di imparare - e condividere - qualcosa di nuovo su questo affascinante mondo.

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