{"id":2495,"date":"2019-07-01T09:00:14","date_gmt":"2019-07-01T07:00:14","guid":{"rendered":"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/?p=2495"},"modified":"2022-09-20T11:53:55","modified_gmt":"2022-09-20T09:53:55","slug":"registro-imbarcazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/registro-imbarcazioni\/","title":{"rendered":"Guida all&#8217;iscrizione nei registri delle unit\u00e0 da diporto"},"content":{"rendered":"<p>Quali unit\u00e0 da diporto devono obbligatoriamente iscriversi al <strong>Registro imbarcazioni<\/strong>? Per quali, invece, l&#8217;obbligo non sussiste affatto? E ancora, cosa cambia nel campo dell&#8217;immatricolazione delle barche con la creazione dello <strong>Sted,<\/strong> ovvero dello<strong> Sportello Telematico del Diportista<\/strong>? In questa<strong> guida all&#8217;immatricolazione delle barche<\/strong> risponderemo a queste e tante altre domande, le quali \u00a0negli ultimi tempi fioccano da tutte le parti proprio per via delle varie <strong>riforme<\/strong> che hanno coinvolto questo aspetto della nautica a partire dal 2008. L&#8217;obiettivo delle varie <strong>modifiche legislative<\/strong>, va detto, \u00e8 stato nella maggior parte dei casi quello della semplificazione. Ma con il susseguirsi delle nuove norme, delle precisazioni e delle sperimentazioni, il risultato per il diportista \u00e8 di non sapere come muoversi subito<a href=\"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/cosa-controllare-prima-di-comprare-una-barca-usata\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong> dopo aver acquistato una barca<\/strong>.<\/a> E cos\u00ec, dopo l&#8217;ansia di acquistare la barca pi\u00f9 adatta in base alle proprie esigenze, oltre allo stress di scegliere l&#8217;assicurazione per l&#8217;unit\u00e0 da diporto, si aggiunge anche la confusione per l&#8217;immatricolazione della barca. Ma vediamo, nello specifico, tutto quello che c&#8217;\u00e8 da sapere per inserire la propria barca nel Registro imbarcazioni.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-2497\" src=\"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-1024x681.jpg\" alt=\"Immatricolare barca\" width=\"1024\" height=\"681\" srcset=\"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-1024x681.jpg 1024w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-300x199.jpg 300w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-768x511.jpg 768w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-200x133.jpg 200w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-400x266.jpg 400w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-600x399.jpg 600w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-800x532.jpg 800w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280-1200x798.jpg 1200w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lighthouse-1431610_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2>L&#8217;iscrizione al registro imbarcazioni: una guida<\/h2>\n<h3>La classificazione delle barche, tra natanti e imbarcazioni, a motore oppure a vela<\/h3>\n<p>Per capire chi \u00e8 obbligato per legge a iscrivere la propria barca nel Registro imbarcazioni \u00e8 utile ricordare quelle che sono <strong>le principali distinzioni nel mondo delle barche<\/strong>. Per prima cosa, va sottolineata la classica distinzione a tre<strong> tra navi da diporto, imbarcazioni da diporto e natanti da diporto.<\/strong> Sono considerate navi da diporto tutte le unit\u00e0 con scafo con una lunghezza superiore ai 24 metri; sono invece imbarcazioni da diporto tutte le unit\u00e0 con uno scafo di lunghezza inferiore ai 24 metri e superiore ai 10 metri; passano sotto l&#8217;etichetta di natanti da diporto, invece, tutte le barche con lunghezza pari o inferiore ai 10 metri (in certi casi, come vedremo, anche i natanti da diporto possono essere considerati come delle imbarcazioni, dal punto di vista della legge).<\/p>\n<p>Ai fini dell&#8217;inserimento di una barca all&#8217;interno del Registro delle imbarcazione esiste per\u00f2 una seconda distinzione da tenere in considerazione, ovvero quella<strong> tra barca a motore e barca a vela<\/strong>. Si d\u00e0 infatti il caso che la distinzione tra le unit\u00e0 da diporto, una tempo soppressa dal Codice della nautica, \u00e8 stata reintrodotta dal <strong>Regolamento di attuazione<\/strong> del Codice stesso, cos\u00ec come approvato dal Decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. E attenzione, perch\u00e9 la differenziazione normativa tra barca a motore e a barca a vela, va evidenziato, non \u00e8 immediata come potrebbe sembrare: va infatti sottolineato che anche una barca a vela, in alcuni casi, pu\u00f2 essere immatricolata come barca a motore.<\/p>\n<p>La distinzione del mezzo di propulsione &#8216;distintivo&#8217; va infatti fatta attraverso un calcolo preciso, il quale prende in considerazione da una parte la potenza del motore della barca, e dall&#8217;altra <strong>la sua superficie velica.<\/strong> Una barca in cui il rapporto tra la superficie velica espressa in metri quadrati (calcolata comprendendo tutte le vele che possono essere bordate in contemporanea, tenendo dunque in considerazione anche vele di strallo e fiocco genoa) e la potenza del motore (espressa in CV) sia inferiore a 1 \u00e8 da considerarsi a motore (lo stesso vale per il rapporto inferiore a 1,36 se la potenza del motore \u00e8 espressa in KW).<\/p>\n<h3>Iscrizione al Registro delle imbarcazioni: per chi \u00e8 obbligatoria?<\/h3>\n<p>Non tutte le unit\u00e0 da diporto si pongono nello stesso modo nei confronti dell&#8217;iscrizione al Registro delle imbarcazioni. L&#8217;immatricolazione <strong>\u00e8 obbligatoria per tutte le unit\u00e0 di lunghezza superiore ai 10 metri,<\/strong> e dunque per tutte le imbarcazioni e per tutte le navi. Ne risulta quindi che tutte le unit\u00e0, eccezion fatta per i natanti, devono essere attualmente registrate presso le Capitanerie di Porto, nonch\u00e9 presso gli Uffici Circondariali Marittimi e gli Uffici provinciali (prima della riforma i registri erano tenuti e gestiti anche presso uffici minori come gli Uffici locali marittimi e le Delegazioni di spiaggia, i quali in ogni caso ora hanno trasferito i propri registri presso gli altri uffici, i quali a loro volta, come vedremo tra poco, dovranno trasferire i propri archivi verso un terzo \u2018luogo\u2019).<\/p>\n<p>Ne risulta dunque che i natanti, di per s\u00e9, non sono assolutamente obbligati per legge all&#8217;iscrizione al Registro imbarcazioni, la quale \u00e8 dunque <strong>facoltativa.<\/strong> Ma per quale motivo il proprietario di un natante dovrebbe prendere in considerazione la possibilit\u00e0 di immatricolare la propria imbarcazione, pur non essendo obbligato a farlo?<\/p>\n<h3>Perch\u00e9 immatricolare un natante?<\/h3>\n<p>Il fatto di immatricolare un natante nonostante la mancanza di un obbligo specifico porta vantaggi e vantaggi. Il proprietario che decide di inserire il proprio natante nel Registro imbarcazioni, di fatto, trasforma la propria barca in un&#8217;imbarcazione da diporto, assoggettandola dunque<strong> a tutte le normative previste per questa particolare categoria.<\/strong><br \/>\nMa qual \u00e8 il vantaggio dell&#8217;iscrizione al Registro imbarcazioni di un natante? Semplice: per prima cosa, l&#8217;immatricolazione dell&#8217;unit\u00e0 da diporto d\u00e0 la possibilit\u00e0 di poter effettuare<strong> il passaggio di propriet\u00e0 con un grado maggiore di sicurezza<\/strong>, in virt\u00f9 della trascrizione della cessione effettuata sui registri. Non sono, per\u00f2 tutte rose. Esistono anche delle spine. Passando sotto l&#8217;etichetta di imbarcazione da diporto, un natante dovr\u00e0 effettuare dei controlli periodici relativi alle <a href=\"https:\/\/www.hinelson.com\/it\/278-dispositivi-di-sicurezza\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dotazioni di sicurezza<\/a>, nonch\u00e9 avere a bordo tutti i documenti obbligatori per le imbarcazioni (e non per i natanti). Si pu\u00f2 dunque affermare, in estrema sintesi, che gli svantaggi dell&#8217;iscrivere un natante ai registri per imbarcazioni sono principalmente di tipo economico, comportando delle spese diversamente non previste.<br \/>\nCiononostante, decidendo di immatricolare il proprio natante, si avr\u00e0 come anticipato una maggiore sicurezza nel caso di passaggio di propriet\u00e0. In assenza di immatricolazione, infatti,<strong> non \u00e8 facilmente dimostrabile la cessione del natante<\/strong>, e questa cosa potrebbe creare dei problemi in caso di incidenti o danneggiamenti. Nell&#8217;eventualit\u00e0 di un natante immatricolato, invece, non ci possono essere dubbi circa il proprietario reale della barca, cos\u00ec da stabilire pi\u00f9 facilmente le responsabilit\u00e0 in caso di danneggiamento.<\/p>\n<h2>Immatricolare una barca: dal RID allo Sted<\/h2>\n<p>Eccoci arrivati al momento dell&#8217;immatricolazione vera e propria. E qui, va detto, le cose si fanno leggermente pi\u00f9 complesse (ma non troppo). Gi\u00e0 a partire dalla riforma del Codice della nautica da diporto (D.Lgs. n. 229\/2017) alcune cose, per quanto riguarda l&#8217;iscrizione al Registro imbarcazioni, sono mutate, a cominciare dai <strong>documenti da presentare agli uffici competenti.<\/strong><\/p>\n<p>Il proprietario dell&#8217;unit\u00e0 che vuole procedere all&#8217;immatricolazione \u00e8 tenuto a rivolgersi a uno degli uffici che attualmente gestiscono dei registri per le imbarcazioni, i cosiddetti RID (Registri imbarcazioni da diporto) presentando una serie di documenti. Nello specifico, si tratta del <strong>titolo di propriet\u00e0 della barca<\/strong>, dell&#8217;atto pubblico, della scrittura privata provvista di firme autentificate o, eventualmente, delle sentenza che dimostra l&#8217;intestazione. Per tutte le imbarcazioni da diporto, nonch\u00e9 per tutte le navi da diporto inferiori a 10 t.s.l., \u00e8 considerata sufficiente una dichiarazione unilaterale del venditore, la quale in questi casi \u00e8 ritenuta equiparabile a fattura con firma per quietanza autenticata.<\/p>\n<p>All&#8217;ufficio va inoltre presentato <strong>il certificato di cittadinanza e di residenza del proprietario<\/strong>, o eventualmente delle dichiarazioni sostitutive. Va sottolineato che sia dei cittadini stranieri che delle societ\u00e0 straniere possono iscrivere dei natanti, delle imbarcazioni e delle navi nei RID italiani, a condizione di avere domicilio legale in Italia (oppure, eventualmente \u00e8 possibile optare per il domicilio presso la propria autorit\u00e0 consolare italiana, o presso un rappresentante terzo domiciliato in Italia).<\/p>\n<p>Nel caso dell\u2019imbarcazione da diporto, inoltre, \u00e8 necessario presentare una dichiarazione di conformit\u00e0 CE e un documento che attest<strong>i la potenza dei motori entrobordo o entrofuoribordo<\/strong>. Nel caso di imbarcazione sprovvista di marchio CE e proveniente da un Paese Ue o da un Paese extra-UE (qualora costruita prima del giugno del 1998) \u00e8 possibile sostituire il marchio con un&#8217;attestazione di idoneit\u00e0, la quale deve essere richiesta a un organismo tecnico.<\/p>\n<p>Oltre alla documentazione necessaria, non devono ovviamente mancare<strong> i versamenti richiesti.<\/strong> Nello specifico, si parla di un versamento di 62 euro, per servizi resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonch\u00e9 di un ulteriore versamenti di 65,05 euro, per i servizi in materia di navigazione (il quale si alza fino a 419,86 euro nel caso delle navi da diporto). E ancora, per portare a termine la procedura di immatricolazione saranno necessarie due marche da bollo, rispettivamente per il certificato di sicurezza e per la licenza di navigazione.<\/p>\n<p>Una volta accettata la domanda di immatricolazione, l&#8217;ufficio competente pu\u00f2 procedere al<strong> rilascio della licenza di navigazione<\/strong>, il quale deve avvenire entro 20 giorni dalla data della richiesta. Nel caso eccezionale in cui entro questo termine non venga presentato all&#8217;ufficio il titolo di propriet\u00e0, l&#8217;iscrizione al registro viene annullata.<\/p>\n<p>Tutto questo, per\u00f2, \u00e8 destinato a cambiare molto in fretta: il 28 novembre del 2018 \u00e8 infatti entrato in vigore <strong>un nuovo modo di immatricolare la propria imbarcazione,<\/strong> il quale rende il tutto pi\u00f9 semplice e soprattutto veloce. Si tratta di un provvedimento promesso fin dal 1998, arenatosi pi\u00f9 volte nel corso degli ultimi 20 anni, volto a svecchiare la lenta macchina amministrativa delle Capitanerie di porto, le quali si trovano tuttora a gestire manualmente le pratiche di tutte le barche italiane. La svolta normativa consiste nell&#8217;apertura di sportelli telematici, i quali, tra le altre cose, si occuperanno anche delle immatricolazioni.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 nello specifico, a partire dall&#8217;aprile di quest&#8217;anno, fino alla fine di agosto, \u00e8 in atto<strong> una sperimentazione dei cosiddetti Sted<\/strong>, ovvero dei primi sportelli telematici del diportista, i quali gi\u00e0 adesso stanno dunque effettuando<strong> le prime immatricolazioni telematiche.<\/strong> Terminato il periodo di test presso questi speciali sportelli &#8216;pionieri&#8217; sul territorio italiano,<strong> a partire dal 1\u00b0 settembre 2019<\/strong> la via telematica sar\u00e0 l&#8217;unica per poter immatricolare la propria imbarcazione. L&#8217;ultimo step di questa piccola rivoluzione del Registro imbarcazioni avr\u00e0 luogo nel 2021: a partire dal gennaio di quell&#8217;anno, infatti, tutte le unit\u00e0 da diporto registrate dovranno convergere nel nuovo sistema informatico, con le Capitanerie di Porto chiamate dunque a occuparsi di questo grande trasferimento di dati.<\/p>\n<p>Nel momento in cui lo Sportello Telematico del Diportista sar\u00e0 diventato una realt\u00e0 definitiva, le attese e le lunghe pratiche burocratiche per l&#8217;immatricolazione della propria unit\u00e0 da diporto diverranno dei lontani ricordi. Per le immatricolazioni, per il rilascio e per la modifica di tante <strong>pratiche nautiche,<\/strong> infatti, non ci si dovr\u00e0 pi\u00f9 recare obbligatoriamente presso le autorit\u00e0 o presso gli uffici d&#8217;iscrizione.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-2498\" src=\"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-1024x620.jpg\" alt=\"Immatricolare barca sportello telematico\" width=\"1024\" height=\"620\" srcset=\"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-1024x620.jpg 1024w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-300x182.jpg 300w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-768x465.jpg 768w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-200x121.jpg 200w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-400x242.jpg 400w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-600x363.jpg 600w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-800x484.jpg 800w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280-1200x727.jpg 1200w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/06\/lake-champlain-1571483_1280.jpg 1280w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2>Come cancellare la propria barca dai registri imbarcazioni<\/h2>\n<p>Fin qui abbiamo parlato dei passaggi necessari per immatricolare la propria barca, sottolineando le ultime novit\u00e0 in questo senso. Vanno per\u00f2 spese alcune parole anche per quanto riguarda l&#8217;azione opposta, ovvero <strong>la cancellazione dai registri nautici<\/strong>. In quali casi \u00e8 possibile richiedere la cancellazione? Le possibilit\u00e0 sono principalmente quattro. \u00c9 possibile richiedere la cancellazione dal Registro imbarcazioni nel momento in cui la barca <strong>\u00e8 persa<\/strong>, e quindi a partire da quattro mesi dal momento in cui non si hanno pi\u00f9 notizie circa l&#8217;esistenza della propria barca a motore \u2013 limite che viene spostato a minimo 8 mesi nel caso della barca a vela. La cancellazione dal registro pu\u00f2 inoltre essere chiesta per<strong> un trasferimento della barca all&#8217;estero,<\/strong> oppure, per la sua vendita in un altro Paese.<\/p>\n<p>E ancora, \u00e8 possibile richiedere di cancellare la propria barca dall&#8217;archivio in caso di <strong>demolizione<\/strong> oppure, infine<strong>, per il passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quelle dei natanti,<\/strong> cos\u00ec da non dover pi\u00f9 rispettare gli obblighi caratteristici della prima categoria. Questa ultima richiesta pu\u00f2 essere fatta in qualsiasi momento: \u00e8 sufficiente una domanda scritta dal proprietario, da presentare insieme alla licenza di navigazione. Per i natanti muniti di motore entrobordo, insieme alla richiesta di cancellazione, va posta anche la domanda di restituzione dei documenti relativi al motore stesso.<\/p>\n<p>Infine, <strong>nel caso di furto della barca<\/strong>, non si deve chiedere la cancellazione dell&#8217;immatricolazione, quanto invece l&#8217;inserimento dell&#8217;a<strong>nnotazione della perdita di possesso.<\/strong> In questo caso per provare il furto \u00e8 necessario presentare, oltre alla licenza di navigazione, anche la denuncia effettuata presso le autorit\u00e0 competenti. L&#8217;annotazione verr\u00e0 poi cancellata, eventualmente, nel momento in cui il proprietario rientrer\u00e0 in possesso della barca.<\/p>\n<p>Bene, ora sai tutto quello che ti serve per immatricolare la tua barca: se devi ancora pensare all&#8217;assicurazione, leggi la nostra <a href=\"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/assicurazione-barca-2019-una-guida\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">guida sulle polizze nautiche<\/a>. E se invece sei pronto per affrontare tutti gli iter burocratici in scioltezza, dai un&#8217;occhiata al nostro <a href=\"https:\/\/www.hinelson.com\/it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">negozio di articoli nautici online<\/a>: abbiamo tutto quello che ti pu\u00f2 servire per una navigazione divertente, veloce e sicura!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Aggiornamento 2021: il Registro telematico del diporto e i ritardi<\/h3>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-7942\" src=\"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-1024x685.jpg\" alt=\"registro telematico diporto\" width=\"1024\" height=\"685\" srcset=\"https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-1024x685.jpg 1024w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-300x201.jpg 300w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-768x514.jpg 768w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-200x134.jpg 200w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-400x268.jpg 400w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-600x402.jpg 600w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-800x535.jpg 800w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash-1200x803.jpg 1200w, https:\/\/www.hinelson.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/eric-rothermel-FoKO4DpXamQ-unsplash.jpg 1920w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p>Nell&#8217;estate del 2019, quando abbiamo scritto questo contenuto, avevamo guardato al <strong>Registro telematico del diporto<\/strong> come a un decisivo miglioramento per il processo di immatricolazione delle barche in Italia. Oggi, dopo quasi due anni &#8211; e dopo tutto quello che \u00e8 successo durante il 2020 &#8211; possiamo invece dire che questo miglioramento non c&#8217;\u00e8 stato, o perlomeno, che \u00e8 ancora lontano dall&#8217;essere compiuto. Anzi: in molti casi l&#8217;iter per l&#8217;immatricolazione della barca<strong> si \u00e8 allungato ulteriormente<\/strong>, causando non pochi problemi ai diportisti italiani che nel frattempo hanno acquistato una barca. In Italia siamo infatti abituati a dover attendere fino al massimo di tre settimane per l&#8217;immatricolazione di una nuova barca; sostituiti i vecchi registri scritti a mano, pensavamo di poter affrontare questo processo in modo molto pi\u00f9 veloce. Per ora, per\u00f2, l&#8217;accelerazione impressa dalla tecnologia digitale deve ancora manifestarsi. Sembra infatti che, ad oggi, siano<strong> necessari tra i 30 e i 40 giorni per immatricolare la propria barca<\/strong> &#8211; ad affermarlo \u00e8 stato di recente Marco D\u2019Agliano, Responsabile Nautica Segreteria Nazionale Studi di UNASCA. Si rischia quindi di acquistare una barca a inizio maggio per poi dover aspettare la met\u00e0 di giugno prima di poterla effettivamente utilizzare. Dove sta il problema che sta creando questi ritardi? Semplice: tutto \u00e8 da ricondurre alla<strong> centralizzazione del servizio di immatricolazione,<\/strong> che non viene pi\u00f9 svolto dalle singole capitanerie; la registrazione delle barche avviene infatti in un&#8217;unica sede per tutto il Paese, con un progressivo accumularsi delle pratiche in attesa di accettazione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quali unit\u00e0 da diporto devono obbligatoriamente iscriversi al Registro imbarcazioni? Per quali, invece, l&#8217;obbligo non sussiste affatto? 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